Articolo 505 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Decadenza dal beneficio
Dispositivo
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'articolo [498] o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'articolo [500], decade dal beneficio d'inventario [490], [493], [494], [509] c.c.].
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. [503], dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'articolo [500] (1).
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari [503] (2).
In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari [509] c.c.] (3).
Note
(1) L'elencazione contenuta nella norma in commento è tassativa, si applica quindi alle sole ipotesi espressamente contemplate.
(2) Non si ha decadenza qualora l'erede abbia pagato i creditori ipotecari o privilegiati. L'eccezione si giustifica in ragione del fatto che tali creditori godono di una causa di prelezione che li avrebbe comunque favoriti rispetto agli altri.
(3) Si ritiene che la previsione in materia di legittimazione abbia applicazione generale, ossia valga per tutti i casi di decadenza dal beneficio di inventario e non solo per le ipotesi indicate all'art. 505 del c.c..
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 30247/2019
In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 31/05/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30247 del 20 novembre 2019)
2Cass. civ. n. 8104/2016
In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, il divieto posto dall'art. 506 c.c. di promuovere procedure individuali concerne unicamente le azioni esecutive, sicché non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale - accertativo o esecutivo - azionabile per soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale. (Rigetta, App. Lecce, Sez. Dist. di Taranto, 01/10/2010).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8104 del 21 aprile 2016)
3Cass. civ. n. 7226/2006
In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto. (Rigetta, Trib. Como, 28 Marzo 2001).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7226 del 29 marzo 2006)
4Cass. civ. n. 3791/2003
La riassunzione dei giudizi promossi dal de cuius e la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda commerciale caduta nell'eredità, se contenuta nei limiti del normale esercizio, effettuate dall'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario costituiscono atti di ordinaria amministrazione e, conseguentemente, non cagionano la decadenza dell'erede da detto beneficio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3791 del 14 marzo 2003)