Articolo 535 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Possessore di beni ereditari

Dispositivo

Note

(1) Benchè non espressamente richiamata, si applica anche la norma di cui all'art. 1152 del c.c. che consente al possessore di buona fede di ritenere il bene fino a che non gli siano state corrisposte le indennità dovute.

(2) L'erede apparente in buona fede (sia rispetto alla sua qualità di erede che rispetto all'alienazione) è tenuto a restituire al vero erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se non ancora corrisposto, l'erede vero subentra nel diritto di conseguirlo.Ove, invece, l'erede sia in male fede (quando, cioè, sappia di non essere l'erede) o l'alienazione sia avvenuta a titolo gratuito, l'erede vero può pretendere da quello apparente il valore del bene.I medesimi criteri si applicano anche qualora l'erede apparente abbia acquisto beni con il denaro dell'eredità: se l'acquisto è avvenuto in buona fede all'erede vero spetta il bene acquistato, se avvenuto in male fede l'erede apparente deve restituire il denaro.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 22005/2016

2Cass. civ. n. 640/2014

3Cass. civ. n. 5091/2010

4Cass. civ. n. 837/1986