Articolo 547 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Soddisfacimento delle ragioni del coniuge
Dispositivo
[E in facolta degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorita giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.
Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.]