Articolo 547 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Soddisfacimento delle ragioni del coniuge

Dispositivo

[E in facolta degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorita giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.

Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.]