Articolo 555 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riduzione delle donazioni

Dispositivo

Note

(1) Vi rientrano anche le donazioni di modico valore e le donazioni indirette (v. art. 809 del c.c.).

(2) La riduzione avviene secondo le modalità indicate dall'art. 559 del c.c.: si inizia dalla donazione più recente fino a risalire a quelle anteriori.Se le donazioni sono contemporanee, queste devono essere ridotte in proporzione, salvo che il donante abbia stabilito un ordine di preferenza.

(3) Ove ilde cuiusabbia dissimulato una donazione attraverso un contratto oneroso, il legittimario deve esperire prima l'azione di simulazione, poi quella di riduzione. Quanto alla prima, essendo egli terzo, può provare lasimulazioneanche per testimoni (v. art. 1417 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 10456/2025

2Cass. civ. n. 15465/2024

3Cass. civ. n. 14211/2024

4Cass. civ. n. 18814/2023

5Cass. civ. n. 14881/2023

6Cass. civ. n. 2914/2020

7Cass. civ. n. 30079/2019

8Cass. civ. n. 20879/2019

9Cass. civ. n. 12317/2019

10Cass. civ. n. 4721/2016

11Cass. civ. n. 22097/2015

12Cass. civ. n. 6925/2015

13Cass. civ. n. 26858/2013

14Cass. civ. n. 20387/2008

15Cass. civ. n. 6345/1981