Articolo 558 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

Dispositivo

Note

(1) Ove vi sia lesione della quota riservata ai legittimari, si riducono:- prima le quote legaliab intestato, nel caso in cui non vi sia un testamento o questo contenga disposizioni solo su parte del patrimonio (v. art. 553 del c.c.);- poi le disposizioni testamentarie, in proporzione e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (v. art. 554 del c.c.);- infine le donazioni, a cominciare dalla più recente (v. art. 555 del c.c.).

(2) Tale volontà deve essere manifestata in forma espressa.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 29891/2023

2Cass. civ. n. 35461/2022

3Cass. civ. n. 29924/2020

4Cass. civ. n. 4721/2016