Articolo 560 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riduzione del legato o della donazione d'immobili

Dispositivo

Note

(1) La norma in commento, nonostante il dato letterale, si ritiene applicabile anche ai beni mobili e alle disposizioni a titolo universale.

(2) Si ha la possibilità di realizzare una comoda divisione quando l'immobile può essere diviso in porzioni autonome senza riduzione del valore economico del bene.In tal caso vengono separate le quote necessarie per reintegrare i legittimari nei loro diritti, attribuendo loro quota di legittima in natura.

(3) Si deve restituire l'immobile all'eredità laddove:- esso non sia comodamente divisibile;- il legatario o il donatario abbia nell'immobile un'eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile.In tal caso il legatario o il donatario ha diritto di ottenere una somma che rappresenti il valore della porzione disponibile.

(4) Il legatario o il donatario ha la facoltà di rimanere proprietario dell'immobile se:- esso non sia comodamente divisibile;- il legatario o il donatario non abbia nell'immobile un'eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile.In tal caso il legatario o il donatario deve compensare in denaro i diritti del legittimario.Il valore dell'immobile si determina al momento del pagamento e non quando si apre la successione.

(5) E' necessario, però, che vi siano altri beni sufficienti a soddisfare il diritto del legittimario a conseguire la sua quota in natura. Tale previsione si applica alle donazioni e ai legati cumulabili con la quota di legittima, che si computano prima sulla disponibile e, per l'eccedenza, sull'indisponibile.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 5978/2024

2Cass. civ. n. 21435/2022

3Cass. civ. n. 39368/2021

4Cass. civ. n. 12872/2021

5Cass. civ. n. 1884/2017

6Cass. civ. n. 24755/2015

7Cass. civ. n. 22097/2015

8Cass. civ. n. 11496/2010

9Cass. civ. n. 2858/2006

10Cass. civ. n. 360/1986