Articolo 563 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti della riduzione della donazione

Dispositivo

Note

(0) Articolo così sostituito (rubrica compresa) dall'art. 44, commi 1, lettera c) e 2 della L. 2 dicembre 2025, n. 182. La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

(1) Le parole "trascrizione della" sono state inserite dall'art. 3 c. 1, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

(2) Le parole "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione" sono state inserite dall'art. 2 c. 4 novieslett. a), n. 2, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

(3) Esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, il legittimario può agire nei confronti dell'avente causa del donatario per ottenere la restituzione dell'immobile qualora:- il legittimario abbia preventivamente escusso il patrimonio del donatario e questo si sia rivelato incapiente;- non siano trascorsi più di vent'anni dalla trascrizione della donazione.

(4) La legittimazione passiva è data in base all'ordine cronologico delle donazioni e non della alienazioni. La domanda di restituzione deve, quindi, essere proposta contro l'avente causa del donatario più recente, a prescindere da quale sia stata l'ultima alienazione.

(5) Le parole ", entro il termine di cui al primo comma" sono state inserite dall'art. 2 c. 4 novieslett. a), n. 3, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

(6) Sono fatti salvi gli acquisti dei beni mobili fatti da chi era in buona fede, ignorava cioè di ledere l'altrui diritto, ove abbia conseguito il possesso del bene.

(7) Le parole "e dei suoi aventi causa" sono state inserite dall'art. 3 c. 1, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

(8) L'opposizione è un atto personale, ma non personalissimo. Il titolare può rinunciarvi, prima del suo esercizio e dopo (in tal caso si tratterà di una revoca). La rinuncia ha ad oggetto la sola opposizione e non anche il termine ventennale.

(9) Il comma è stato aggiunto dall'art. 2 c. 4 novieslett. a), n. 4, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 27431/2023

2Cass. civ. n. 35461/2022

3Cass. civ. n. 27065/2022

4Cass. civ. n. 4523/2022

5Cass. civ. n. 22457/2019

6Cass. civ. n. 18280/2017

7Cass. civ. n. 1357/2017

8Cass. civ. n. 14473/2011

9Cass. civ. n. 5042/2011

10Cass. civ. n. 4130/2001