Articolo 566 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Successione dei figli

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Ai figli sono equiparati i legittimati e quelli adottivi (v. art. 567 del c.c.).I figli escludono dalla successione tutti gli altri successibili, a eccezione del coniuge (v. art. 581 del c.c.).

(3) Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.Sul diritto di commutazione cfr. nt. n. 4 subart.537 del c.c..

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 24361/2023