Articolo 566 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Successione dei figli
Dispositivo
Al padre ed alla madre succedono i figli (1), in parti uguali (2).
[Si applica il terzo comma dell'articolo [537]*.*] (3)
Note
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Ai figli sono equiparati i legittimati e quelli adottivi (v. art. 567 del c.c.).I figli escludono dalla successione tutti gli altri successibili, a eccezione del coniuge (v. art. 581 del c.c.).
(3) Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.Sul diritto di commutazione cfr. nt. n. 4 subart.537 del c.c..
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 24361/2023
In tema di successione "mortis causa", ove nell'asse ereditario sia compresa una farmacia, occorre distinguere la proprietà di quest'ultima, che rimane in comune tra i coeredi fino alla divisione del patrimonio, dalla gestione, che compete a colui il quale sia in possesso dei requisiti di legge; tale distinzione impone di tener conto, nella stima del bene ai fini della divisione, dell'"apporto" riferibile al solo coerede farmacista, assumendo all'uopo rilievo al valore della farmacia al momento dell'apertura della successione. Qualora, poi, a seguito della divisione, sorga a carico dell'assegnatario della farmacia un obbligo di conguaglio in favore dei coeredi, esso costituisce debito di valore che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e rispetto al quale non sono dovuti gli interessi compensativi, sulla somma rivalutata del conguaglio spettante, ove i coeredi non abbiano, come nella specie, avuto il possesso ed il godimento comune della cosa, ma solo il diritto al rendiconto con riferimento ai frutti ed eventualmente il diritto agli interessi corrispettivi sulle somme dovute a tale titolo.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24361 del 10 agosto 2023)