Articolo 576 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Successione dei soli figli naturali
Dispositivo
[In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.]
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Successione dei soli figli naturali
[In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.]