Articolo 584 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Successione del coniuge putativo

Dispositivo

Note

(1) La successione del coniuge putativo avviene laddove:- vi sia stata una pronunzia giudiziale di annullamento del matrimonio.Tale sentenza deve intervenire successivamente alla morte delde cuius. Diversamente non si verificherebbe la delazione ereditaria in favore del soggetto divenuto ormai estraneo.- la buona fede del coniuge superstite, ossia l'ignoranza dell'esistenza della causa invalidante.Benchè non espressamente richiamato dalla norma in commento, il medesimo trattamento si applica anche al caso del coniuge il cui consenso sia stato estorto con la violenza o determinato da un timore di eccezionale gravità (v. art. 128 del c.c.).

(2) Al coniuge putativo spettano, cioè, i diritti d'abitazione e d'uso sulla casa coniugale e sui mobili che la corredano.

(3) Il coniuge legittimo esclude dunque il coniuge putativo. Vi è, tuttavia, chi ritiene che il coniuge putativo superstite possa succedere qualora quello legittimo non possa o non voglia venire alla successione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1772/2024