Articolo 586 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Acquisto dei beni da parte dello Stato
Dispositivo
In mancanza di altri successibili (1), l'eredità è devoluta allo Stato (2). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia [459], [519] c.c.].
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (3).
Note
(1) Presupposto per l'applicazione della norma è che manchi un testamento (o questo disponga solo di parte dei beni) e/o non vi siano successibili legittimi che possano (es. per indegnità, vd. art. 463 del c.c.) o vogliano (es. per rinuncia, vd. art. 519 ss. c.c.) accettare l'eredità.Ulteriore requisito è che il defunto sia cittadino italiano o apolide residente in Italia.
(2) Si ritiene corretto qualificare lo Stato come un erede a titolo universale. Diversamente non avrebbe senso alcuno la previsione di cui al secondo comma circa la limitazione di responsabilitàintra vires. Si parla in proposito di erede necessario.
(3) Lo stato risponde nei limiti di quanto ricevuto anche in assenza di inventario.Si ritiene che il pagamento dei debiti ereditari debba avvenire secondo le modalità di cui agli art. 498 ss. del c.c.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 1549/2010
Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato,exart. 586 c.c., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 c.c., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1549 del 26 gennaio 2010)
2Cass. civ. n. 2862/1995
L'acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto da parte dello Stato in mancanza di altri successibili, a norma dell'art. 586 c.c., avviene iure successionis e, quindi, a titolo derivativo, mentre l'acquisto dei beni immobili «che non sono in proprietà di alcuno», previsto dall'art. 827 c.c., avviene a titolo originario. Pertanto l'art. 67 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, stabilendo che «i beni immobili situati nella regione che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione», ha apportato deroga all'art. 827 c.c., ma non ha modificato l'art. 586 c.c., che è tuttora in vigore nel territorio di quella regione, operando nel diverso campo della successione a causa di morte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2862 del 11 marzo 1995)
3Cass. civ. n. 2873/1989
La limitazione di responsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 586 c.c. - per il quale lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati - riguarda i soli debiti ereditari, cioè i debiti gravanti sul de cuius o sull'eredità, non già quelli, come l'obbligo imposto dalla condanna al pagamento delle spese processuali, che derivano da un comportamento processuale dello Stato, il quale abbia preferito resistere anziché riconoscere la giusta pretesa del creditore.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2873 del 14 giugno 1989)