Articolo 586 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Acquisto dei beni da parte dello Stato

Dispositivo

Note

(1) Presupposto per l'applicazione della norma è che manchi un testamento (o questo disponga solo di parte dei beni) e/o non vi siano successibili legittimi che possano (es. per indegnità, vd. art. 463 del c.c.) o vogliano (es. per rinuncia, vd. art. 519 ss. c.c.) accettare l'eredità.Ulteriore requisito è che il defunto sia cittadino italiano o apolide residente in Italia.

(2) Si ritiene corretto qualificare lo Stato come un erede a titolo universale. Diversamente non avrebbe senso alcuno la previsione di cui al secondo comma circa la limitazione di responsabilitàintra vires. Si parla in proposito di erede necessario.

(3) Lo stato risponde nei limiti di quanto ricevuto anche in assenza di inventario.Si ritiene che il pagamento dei debiti ereditari debba avvenire secondo le modalità di cui agli art. 498 ss. del c.c.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 1549/2010

2Cass. civ. n. 2862/1995

3Cass. civ. n. 2873/1989