Articolo 592 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Figli nati fuori del matrimonio riconosciuti o riconoscibili

Dispositivo

(1)Se vi sono discendenti legittimi, i figli nati fuori dal matrimonio, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli nati fuori dal matrimonio riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. [279], non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.Le residue disparità di trattamento sono state definitivamente superate dalla L. 219/2012, che ha operato la riforma della filiazione.