Articolo 597 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete

Dispositivo

Note

(1) La legge notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89) sancisce la nullità dell'intero testamento, mentre il codice civile circoscrive l'invalidità alle singole disposizioni in favore dell'incapace. Prevale il codice civile.

(2) L' incapacità non è estesa ai fidefacienti poichè essi si limitano a garantire l'identità personale del testatore ove non sia conosciuto personalmente dal notaio.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1174/2023