Articolo 601 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Forme

Dispositivo

(1)Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo [602] c.c.] e il testamento per atto di notaio (2) (3).

Il testamento per atto di notaio è pubblico [603] c.c.] o segreto [604] ss., [607], [685] c.c.].

Note

(1) Il testamento è un negozio solenne: per essere valido deve essere concluso nelle forme previste dalla legge. Tutti i testamenti devono essere scritti. Il c.d. testamento nuncupativo, ossia quello orale, è nullo.

(2) Le tre forme di testamento ordinarie (olografo, pubblico e segreto) hanno tutte o stesso valore. Di conseguenza è ammessa la revoca di un testamento pubbico per mezzo di un successivo testamento olografo.

(3) Con la L. 29 novembre 1990, n. 387 l'Italia ha aderito alla Convenzione internazionale di Washington del 26 ottobre 1973. È valido il testamento redatto secondo le disposizioni della Convenzione, anche in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge italiana (si parla in proposito di testamento internazionale).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 9472/2023

Il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che tali beni siano comunque identificabili senza possibilità di confusione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9472 del 6 aprile 2023)