Articolo 612 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Forme
Dispositivo
Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni [619] c.c.]; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio [203, 296, 321, 322 c.n.] (1).
Note
(1) Per il regime di invalidità v. art. 619 del c.c.