Articolo 615 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Termine di efficacia

Dispositivo

(1)Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli [611] e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie [601] c.c.].

Note

(1) E' necessario ripetere il testamento nelle forme ordinarie in caso di:- sbarco nel territorio nazionale, anche se non coincidente con la fine del viaggio;- sbarco in un porto estero ove vi sia un'autorità consolare italiana;- nuovo imbarco prima dei tre mesi, non essendo prevista alcuna causa di sospensione in relazione al decorso del termine dei tre mesi.