Articolo 620 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pubblicazione del testamento olografo
Dispositivo
Chiunque è in possesso (1) di un testamento olografo [602] c.c.] deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione [608] c.c.], appena ha notizia della morte del testatore (2).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo (3) in cui si è aperta la successione [456] c.c.], che sia fissato un termine per la presentazione (4) [621] c.c., [749] c.p.c.].
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento [623] c.c.] in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente [50] c.c.] o della sentenza che dichiara la morte presunta [58], [63] c.c.] (5).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario [685] c.c.].
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (6) [623] c.c.].
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale (3) può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale [587] c.c.] (7) siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria (8) ordini il rilascio di copia integrale (9).
Note
(1) Irrilevante è sia il soggetto che lo possiede (l'obbligo vale, ad esempio, anche per il notaio), sia che il soggetto lo abbia rinvenuto per caso.
(2) Pur non essendo previste sanzioni per la mancata consegna, chi consapevolmente tenga nascosto un testamento è responsabile del reato di cui all'art. 490 c.p..
(3) La parola "tribunale" è stata sostituita da "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.
(4) Le parole “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole “tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(5) Il notaio ha l'obbligo di procedere alla pubblicazione. Può rifiutarsi ove venga a lui presentata una copia in luogo dell'originale. In tale caso la pubblicazione potrà avvenire solo dopo l'accertamento giudiziale della conformità della copia con l'originale e dunque della sua autenticità.
(6) Il testamento, prima della pubblicazione, è valido, tuttavia i beneficiari non hanno ancora strumenti per pretenderne l'esecuzione.
(7) Può trattarsi di fatti di natura privata, di espressioni offensive nei confronti di una determinata persona, ecc.
(8) La competenza spetta al tribunale del luogo di pubblicazione del testamento.
(9) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 3636/2004
Tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità o di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie — si trovi nell'impossibilità di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi dell'art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Ne consegue che, in assenza di siffatta prova, l'eventuale mancato disconoscimento della copia dell'originale prodotta in giudizio è irrilevante, posto che non sarebbe idoneo ad escludere la possibilità che il testatore, allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l'originale dopo averlo fotocopiato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3636 del 24 febbraio 2004)
2Cass. civ. n. 2651/1970
La pubblicazione del testamento olografo va intesa come atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva e concreta esecuzione. Pertanto essa non costituisce un requisito della efficacia del testamento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2651 del 12 dicembre 1970)
3Cass. civ. n. 2273/1969
La pubblicazione del testamento olografo va intesa come atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva e concreta esecuzione. Pertanto, non può da essa farsi decorrere il termine di cinque anni col quale si prescrive l'azione di annullamento ex art. 591 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2273 del 25 giugno 1969)