Articolo 629 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disposizioni a favore dell'anima

Dispositivo

Note

(1) Sono quelle disposizioni che prevedono l'esecuzione di suffragi e atti di culto in favore dell'anima delde cuiuso di altra persona.

(2) Chiunque sia interessato può agire in giudizio per chiederne l'adempimento. Si può chiedere la risoluzione laddove il testatore l'abbia prevista o, dal contesto dell'atto, emerga che l'adempimento dell'onere ha rappresentato per il testatore il solo motivo determinante della disposizione. L'onerato, in mancanza di indicazione, è l'erede o il legatario; in caso di risoluzione l'onere spetta a chi subentra nel lascito.

(3) Si tratta di un vero e proprio esecutore testamentario, il cui compito è limitato all'adempimento dell'onere (v. art. 700 ss. del c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 8386/1999

2Cass. civ. n. 712/1972