Articolo 632 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Determinazione di legato per arbitrio altrui
Dispositivo
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo [664], [1349], [1473] c.c.] di determinare l'oggetto o la quantità del legato (1) (2) [664] c.c.].
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore [770] c.c.], anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità (3).
Note
(1) Per essere valida la disposizione deve contenere delle direttive a cui l'onerato deve attenersi nella scelta dell'oggetto o della quantità del legato.
(2) Manca una previsione specifica per il caso in cui l'onerato o il terzo non possano o non vogliano decidere. Taluni ritengono applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 631 c. 3 del c.c., altri l'art. 1349 del c.c..
(3) In questo caso il legato è valido a prescindere dall'indicazione dell'oggetto o della quantità qualora il riferimento ai servizi resi ne consenta la determinazione.Se il testatore è caduto in errore sul servizio prestato dal legatario, la disposizione è annullabile (v. art. 1441 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 25116/2024
Ove il testatore, dopo avere apposto alla disposizione testamentaria una condizione sospensiva, dipendente anche dalla sua volontà, ne impedisca l'avveramento, la disposizione, se non revocata, resta pienamente efficace.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25116 del 18 settembre 2024)
2Cass. civ. n. 191/1970
La norma di cui all'art. 632, comma primo, c.c., che commina la nullità della disposizione testamentaria, che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo la determinazione dell'oggetto e della quantità del legato non è estensibile all'ipotesi della scelta della data della prestazione, ancorché possa riflettersi sul quantum.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 191 del 29 gennaio 1970)