Articolo 636 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di nozze

Dispositivo

Note

(1) Dubbio è se il divieto sia solo assoluto (es. "nomino mio erede Tizio a condizione che non si sposi mai") o possa essere anche relativo ("nomino mio erede Tizio a condizione che non sposi Tizia").

(2) Il divieto riguarda sia il matrimonio civile che quello religioso.

(3) E' valida la disposizione condizionata all'assenza o all'interruzione di una relazione extraconiugale.

(4) E' valido ed efficace il legato di usufrutto, di uso, di abitazione, di pensione o di altra prestazione periodica che sia condizionato alla persistenza dello stato di celibato o vedovanza. Lo scopo, in tal caso, è di provvedere ai bisogni del beneficiato e non di limitare la sua autodeterminazione.

(5) Vi è chi ritiene che quelli di cui al secondo comma siano legati sottoposti a termine (v. art. 1353 del c.c.), la giurisprudenza, tuttavia, è orientata nel ritenere che si tratti di una condizione in cui il verificarsi dell'evento fa cessare gli effetti del legatoex nunc, ossia da quel momento in poi, facendo salvi i benefici goduti sino ad allora.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 150/1985

2Cass. civ. n. 1834/1973