Articolo 644 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi e facoltà degli amministratori

Dispositivo

Note

(1) La norma si applica all'amministratore del lascito sotto condizione sospensiva (v. art. 642 c.1 del c.c.), non a quello nominato a seguito della mancata prestazione della garanzia richiesta (v. art. 641 c. 2 del c.c.).

(2) Compito dell'amministratore è procedere con l'inventario (v. art. 769 del c.p.c.), amministrare i beni dell'eredità, chiedendo l'autorizzazione del tribunale per quelli di straordinaria amministrazione, e rappresentare in giudizio l'eredità.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1646/1978