Articolo 646 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Retroattività della condizione

Dispositivo

Note

(1) Al verificarsi della condizione risolutiva l'erede (o il legatario) condizionato si considera come se non fosse mai stato chiamato all'eredità. Di conseguenza vengono meno gli atti dispositivi da questo compiuti in pendenza della condizione, siano essi a titolo gratuito od oneroso, con la sola eccezione del possesso di buona fede ex art. 1153 del c.c.. L'acquirente in buona fede si ritiene non possa avvalersi della tutela prevista per gli acquisti dall'erede apparente (v. art. 534 del c.c.) in quanto l'acquisto è stato concluso non con chi sembrava erede ma con chi lo era realmente.

(2) Ove si verifichi la condizione sospensiva, il chiamato si considera erede (o legatario) fin dal momento dell'apertura della successione. Sono, pertanto, validi gli atti di disposizione e amministrazione compiuti in pendenza della condizione.

(3) Il testatore può, tuttavia, prevedere diversamente.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1701/1969

2Cass. civ. n. 663/1969