Articolo 653 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legato di cosa genericamente determinata

Dispositivo

Note

(1) Si parla in proposito di legato obbligatorio: il legatario è creditore di una data prestazione nei confronti dell'onerato. Questo è tenuto a scegliere i beni da attribuire al legatario all'interno del genere indicato dal testatore.

(2) Per genere si intende un complesso o una categoria di beni che presentano caratteri comuni in numero superiore a quelli differenziali (es. denaro, quadri, libri,etc...).

(3) Oggetto del legato di genere possono essere beni mobili e immobili. È necessario che siano sufficientemente determinati, diversamente il legato sarebbe nullo ai sensi dell'art. 632 del c.c..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 15661/2020

2Cass. civ. n. 7082/1995