Articolo 657 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legato di cosa acquistata dal legatario

Dispositivo

Note

(1) In tal caso il legato si considera revocato (v. l'art. 686 del c.c.).

(2) Il legatario ha, infatti, già conseguito il medesimo beneficio che avrebbe ottenuto con il legato.

(3) Si tratta del prezzo pagato, non del giusto prezzo.

(4) Deve emergere dal testamento o da altro scritto del testatore la consapevolezza dell'altruità del bene (v.art. 651 del c.c.).