Articolo 657 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Legato di cosa acquistata dal legatario
Dispositivo
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'articolo [686] (1) [656] c.c.].
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato [663] c.c.] o da un terzo, il legato è senza effetto (2); se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo (3), qualora ricorrano le circostanze indicate dall'articolo [651] (4).
Note
(1) In tal caso il legato si considera revocato (v. l'art. 686 del c.c.).
(2) Il legatario ha, infatti, già conseguito il medesimo beneficio che avrebbe ottenuto con il legato.
(3) Si tratta del prezzo pagato, non del giusto prezzo.
(4) Deve emergere dal testamento o da altro scritto del testatore la consapevolezza dell'altruità del bene (v.art. 651 del c.c.).