Articolo 662 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Onere della prestazione del legato

Dispositivo

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi (1) [663], [672] c.c.] ovvero a carico di uno o più legatari (2) [671] c.c.]. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto [752] c.c.].

Note

(1) Siano essi testamentari o legittimi. Anche lo Stato può essere chiamato all'esecuzione di un legato, se ad esso viene devoluta l'eredità.

(2) Se onerato dell'esecuzione della disposizione a titolo particolare è un legatario si parla di sublegato.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 11389/2024

Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024)

2Cass. civ. n. 1470/1972

La prestazione del legato non è subordinata all'esistenza di un attivo ereditario, infatti i limiti al soddisfacimento del legatario sono individuati esclusivamente nell'esistenza di una eredità accettata con il beneficio d'inventario e nella lesione della legittima(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1470 del 15 maggio 1972)