Articolo 684 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Distruzione del testamento olografo

Dispositivo

Note

(1) L'elencazione si ritiene tassativa. Non determina, pertanto, la revoca del testamento olografo la cattiva conservazione di esso, l'appallottolamento, ecc.

(2) In caso di distruzione, lacerazione o cancellazione di singole disposizioni, la revoca riguarderà soltanto queste.

(3) L'onere di provare che la distruzione del testamento sia stata opera di un terzo o del testatore senza che sussistesse, tuttavia, la volontà di revocare l'atto di ultima volontà spetta a chi intende far valere il testamento.Raggiunta la prova della volontarietà della distruzione, alcuni ritengono inammissibile la dimostrazione di un diverso intento del testatore rispetto alla revoca, altri la ritengono possibile (es: la distruzione del testamento per riscriverlo in una forma migliore).

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 4137/2025

2Cass. civ. n. 231/2024

3Cass. civ. n. 22191/2020

4Cass. civ. n. 10847/2019

5Cass. civ. n. 17237/2011

6Cass. civ. n. 918/2010

7Cass. civ. n. 27395/2009

8Cass. civ. n. 12098/1995

9Cass. civ. n. 10/1973