Articolo 700 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Facoltà di nomina e di sostituzione

Dispositivo

Note

(1) Per la nomina non è richiesta una forma particolare, è sufficiente che essa sia contenuta in un testamento, che può essere anche distinto rispetto a quello che andrà eseguito.

(2) Si ritiene che l'esecutore testamentario svolga un ufficio di diritto privato e che sia privo del potere di rappresentanza, agendo in nome proprio e nell'interesse altrui.

(3) Data la natura strettamente personale dell'incarico, si fa luogo alla sostituzione solo laddove per l'esecutore nominato sia oggettivamente impossibile continuare a svolgere l'incaricoPer il medesimo motivo, l'esecutore testamentario non può servirsi dell'ausilio di un coadiutore.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 24147/2015