Articolo 700 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Facoltà di nomina e di sostituzione
Dispositivo
Il testatore può nominare (1) [701] c.c.] uno o più esecutori testamentari (2) [629] c. 3 c.c.] e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare [702] c.c.], altro o altri in loro sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente [708] c.c.], salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio (3) [710] c.c.].
Note
(1) Per la nomina non è richiesta una forma particolare, è sufficiente che essa sia contenuta in un testamento, che può essere anche distinto rispetto a quello che andrà eseguito.
(2) Si ritiene che l'esecutore testamentario svolga un ufficio di diritto privato e che sia privo del potere di rappresentanza, agendo in nome proprio e nell'interesse altrui.
(3) Data la natura strettamente personale dell'incarico, si fa luogo alla sostituzione solo laddove per l'esecutore nominato sia oggettivamente impossibile continuare a svolgere l'incaricoPer il medesimo motivo, l'esecutore testamentario non può servirsi dell'ausilio di un coadiutore.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 24147/2015
L'istituto dell'esecutore testamentario si concreta in un ufficio di diritto privato, con alcuni accenti pubblicistici, in base al quale l'esecutore, nominato dal testatore intuitu personae in forza della clausola testamentaria, è investito del potere di compiere in nome proprio determinati atti, i cui effetti ricadono direttamente sul patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi. In particolare, compito dell'esecutore testamentario è quello di dare attuazione alle disposizioni di ultima volontà del de cuius, a tal fine prendendo possesso della massa ereditaria, amministrandola e compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24147 del 26 novembre 2015)