Articolo 703 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Funzioni dell'esecutore testamentario

Dispositivo

Note

(1) Sarebbe più corretto parlare di detenzione, mancando nell'esecutore testamentario l'animuspossidendi(v.art. 1140 del c.c.), ossia la volontà di esercitare sui beni i poteri che spettano al proprietario o al titolare di altri diritti reali, in quanto l'amministrazione dei beni è strumentale all'esecuzione dell'incarico.

(2) Se l'esecutore ha il potere di amministrare deve:- prendere possesso dei beni, richiedendolo all'erede;- amministrare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia;- compiere gli atti di gestione e di ordinaria amministrazione;- alienare i beni solo con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.Se l'esecutore non ha il potere di amministrare, i suoi compiti sono limitati a:- richiedere l'apposizione dei sigilli e redigere l'inventario (v.art. 705 del c.c.);- intervenire nelle azioni relative all'eredità (v.art. 704 del c.c.);- richiedere l'adempimento dell'onere (v.art. 648 del c.c.) e delle disposizione a favore dell'anima (v.art. 629 del c.c.).

(3) Sono preclusi gli atti solamente utili (e non necessari) e quelli incompatibili con il carattere temporaneo della gestione.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 5520/2020

2Cass. civ. n. 10594/2019

3Cass. civ. n. 12241/2016

4Cass. civ. n. 26473/2013

5Cass. civ. n. 9289/1991

6Cass. civ. n. 1619/1974