Articolo 719 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Dispositivo

Note

(1) Ove nell'asse ereditario non vi sia denaro sufficiente per pagare i pesi e i debiti ereditari, è consentito agli eredi che rappresentano più della metà dell'asse vendere i beni ereditari, mobili prima e immobili poi.Diversamente gli eredi dovrebbero pagare i debiti delde cuiuscon denaro proprio.

(2) L'espressione "tra i soli condividenti" non ha il significato di escludere la vendita del bene a terzi ma di evitare la procedura dell'incanto ove vi sia l'accordo di tutti gli eredi.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3732/1985