Articolo 721 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vendita degli immobili

Dispositivo

I patti e le condizioni della vendita [1470] c.c.] degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti [719] c. 2 c.c.], sono stabiliti dall'autorità giudiziaria (1).

Note

(1) O dal notaio a cui sono state delegate le operazioni di divisione, ai sensi dell'art. 786 del c.p.c..