Articolo 730 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Deferimento delle operazioni a un notaio

Dispositivo

Note

(1) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(2) Ove vi sia l'unanime consenso dei condividenti in ordine al deferimento delle operazioni divisorie ad un notaio, si procede alla c.d. divisione amichevole o stragiudiziale (v. art. 713 del c.c.).

(3) La necessità di rimettere all'autorità giudiziaria (v. art. 713 del c.c.) ogni contestazione relativa alla divisione si spiega in quanto il notaio non è titolare di alcun potere decisorio in contrasto con la volontà di qualche coerede. Se non si raggiunge l'accordo tra coeredi non resta che la divisione giudiziale.