Articolo 733 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Norme date dal testatore per la divisione

Dispositivo

Note

(1) Si parla in proposito di assegni divisionali semplici che, a differenza dei c.d. assegni divisionali qualificati (v.art. 734 del c.c.), non impediscono il sorgere della comunione ereditaria.

(2) Gli assegni divisionali sono validi anche se riferiti a taluno dei legittimari (v.art. 536 del c.c.) in quanto la quota loro riservata per legge costituisce un vincolo solo quantitativo e non anche qualitativo per il testatore.

(3) Si ritiene che il terzo svolga la funzione di arbitratore (v.art. 1349 del c.c.).Il terzo può essere chiamato a compiere la stima dei beni, la formazione delle porzione e la predisposizione di un piano di divisione. Non gli è consentito determinare la quota ereditaria spettante a ciascun erede in quanto questa è una prerogativa che compete esclusivamente alde cuius(v.art. 631 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 9888/2024

2Cass. civ. n. 27377/2021

3Cass. civ. n. 3675/2021

4Cass. civ. n. 15501/2011

5Cass. civ. n. 18561/2009

6Cass. civ. n. 16216/2006

7Cass. civ. n. 9905/2004

8Cass. civ. n. 8049/1990

9Cass. civ. n. 1403/1970