Articolo 736 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Consegna dei documenti
Dispositivo
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati [2646] c.c.].
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse (1), ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale (2) del luogo dell'aperta successione [456] c.c.], su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri (3).
Note
(1) Tale obbligo si può adempiere anche attraverso fotocopie o copie autentiche del documento richiesto.
(2) La parola "tribunale" è stata sostituita dalla parola "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.
(3) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).