Articolo 754 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pagamento dei debiti e rivalsa

Dispositivo

Note

(1) Le eccezioni alla regola della divisionepro quotadei debiti e dei pesi ereditari possono aversi quando:1- il testatore ha pattuito la solidarietà a carico degli eredi con il creditore o nel testamento (v.art. 1295 del c.c.);2 - uno o più coeredi sono stati incaricati di eseguire la prestazione (v.art. 1315 del c.c.);3 - l'obbligazione è indivisibile (v.art. 1316 del c.c.);4 - i crediti sono garantiti da ipoteca, in considerazione dell'indivisibilità della stessa ipoteca (v.art. 2809 del c.c.).

(2) Nonostante la lettera della norma, essa si applica anche ai crediti non garantiti.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 8005/2025

2Cass. civ. n. 26833/2024

3Cass. civ. n. 34251/2023

4Cass. civ. n. 32353/2023

5Cass. civ. n. 25573/2023

6Cass. civ. n. 3391/2023

7Cass. civ. n. 18977/2022

8Cass. civ. n. 15995/2022

9Cass. civ. n. 24197/2020

10Cass. civ. n. 17122/2020

11Cass. civ. n. 23705/2016

12Cass. civ. n. 4461/2006