Articolo 759 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Evizione subita da un coerede

Dispositivo

Note

(1) In caso di avvenuta evizione, la divisione effettuata rimane valida e il danno subito dal coerede assegnatario del bene evitto deve essere sopportato da tutti i coeredi.Ai fini della ripartizione della perdita si tiene conto del valore attuale dei beni assegnati a ciascun coerede. Ciò si spiega perché le variazioni di valore delle singole assegnazioni possono essere diverse.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 796/1986