Articolo 764 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti diversi dalla divisione

Dispositivo

Note

(1) Deve trattarsi di atti che abbiano come scopo principale quello di far cessare la divisione tra i condividenti. Rimangono, pertanto, esclusioni quegli atti che perseguano tale scopo solo occasionalmente.

(2) La norma si applica alla divisione intervenuta successivamente alla divisione (c.d. transazione divisoria), che va tenuta distinta dalla c.d. divisione transattiva, cioè quella mediante la quale le parti si fanno reciproche concessioni, istituto questo ricompreso tra gli "atti diversi dalla divisione" di cui al primo comma.Dubbio è, stante la formulazione letterale della norma, se la rescissione si debba escludere anche per le transazioni che intervengono durante la divisione. La dottrina propende per escludere la rescindibilità di tali contratti, la giurisprudenza invece la ammette.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 210/2025

2Cass. civ. n. 8240/2019

3Cass. civ. n. 13942/2012

4Cass. civ. n. 8946/2009

5Cass. civ. n. 8448/1997

6Cass. civ. n. 1029/1994

7Cass. civ. n. 4106/1985

8Cass. civ. n. 137/1984