Articolo 769 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Definizione

Dispositivo

La donazione è il contratto [1321] c.c.] (1)col quale, per spirito di liberalità [770], [809] c.c.] (2), una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (3) [770], [771], [772] c.c.].

Note

(1) Nonostante sia normata all'interno del libro delle successioni, la donazione è un contratto. Tale collocazione si giustifica a causa dell'applicazione all'istituto di principi propri del testamento, quale, per esempio, la prevalenza della volontà del donante. In mancanza di norme specifiche, si applicano alla donazione le disposizioni sui contratti.

(2) Lo spirito di liberalità si ha quando vi è coscienza in capo al donante di compiere un atto di attribuzione patrimoniale pur non essendovi obbligato. È necessario che si verifichi contemporaneamente l'impoverimento di un soggetto, il donante, è l'arricchimento di un altro, il donatario.

(3) Le donazioni possono essere dispositive o ad effetti obbligatori.Le prime sono quelle mediante cui si trasferisce un diritto suscettibile di valutazione patrimoniale (c.d. d. traslativa), quelle con cui si fa sorgere in capo ad altri un diritto su una cosa propria a titolo gratuito (c.d. d. costitutiva) e quelle attraverso cui si rinuncia ad un diritto, reale o di credito, in favore del donatario.Sono donazioni ad effetti obbligatori quelle che hanno ad oggetto l'assunzione di un'obbligazione (di dare, di fare o di non fare).

Massime giurisprudenziali (47)

1Cass. civ. n. 29661/2024

La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 29661 del 19 novembre 2024)

2Cass. civ. n. 19230/2024

La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19230 del 12 luglio 2024)

3Cass. civ. n. 15517/2024

La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 c.c., giacché tale quota esprime non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.–L'onere di dimostrare l'esistenza della donazione indiretta incombe su colui che ne invochi gli effetti (ad esempio il coerede che intenda ottenere la collazione del bene donato).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15517 del 4 giugno 2024)

4Cass. civ. n. 982/2024

In materia di donazione, il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neanche morale o etica, e non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 982 del 10 gennaio 2024)

5Cass. civ. n. 36082/2023

Il contratto atipico di vitalizio alimentare, improprio o assistenziale, si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus. (Per la S.C., tale presunzione di liberalità è stata espressamente superata dai giudici del merito nel caso di specie, con un'argomentazione non censurabile in sede di legittimità in quanto scevra da vizi logici giuridici).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 36082 del 27 dicembre 2023)

6Cass. civ. n. 23036/2023

La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23036 del 28 luglio 2023)

7Cass. civ. n. 18814/2023

Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla "de cuius" durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18814 del 4 luglio 2023)

8Cass. civ. n. 5802/2023

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l'art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 100.000 per fratelli e sorelle, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 5802 del 24 febbraio 2023)

9Cass. civ. n. 24040/2020

La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore. Pertanto, la donazione indiretta differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.–Col negozio mixtum cum donatione le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo, mentre nella simulazione relativa si stipula apparentemente un negozio, mentre, in realtà, se ne pone in essere un altro con esso incompatibile.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24040 del 30 ottobre 2020)

10Cass. civ. n. 9379/2020

La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9379 del 21 maggio 2020)

11Cass. civ. n. 4589/2020

L'accordo con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale (nella specie, relativa ad un immobile assegnato in forza di un accordo divisorio) ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra i privati stipulanti e non verso l'Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sull'individuazione del soggetto passivo, sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di quest'ultima. Esso è, pertanto, valido e la controversia che lo riguarda è devoluta alla giurisdizione ordinaria. Tale accordo, diversamente dall'intesa che trasferisca l'onere dell'imposta, regolandone i presupposti in modo difforme dalla legge, non è nullo in quanto non viola il divieto, prescritto dall'art. 27 del d.P.R. n. 643 del 1972D.P.R. 26/10/1972, n. 643, di patti dispositivi del tributo, atteso che si limita a ripartirne le conseguenze economiche, senza incidere sull'obbligazione originaria o porre in essere una successione nel lato passivo della medesima (come si evince dall'art. 8 della l. n. 212 del 2000, che prevede come l'obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo non liberatorio). Inoltre, il negozio in esame è legittimo perché comunque dotato di una causa, ancorché variabile, e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta (ma, eventualmente, di quella indiretta, ove non vi sia uno scambio con un corrispettivo), non deve neppure rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2017).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4589 del 21 febbraio 2020)

12Cass. civ. n. 24160/2018

L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta. Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con l'applicazione delle regole ordinarie ad essa relative. Conseguentemente, il coniuge comproprietario potrà ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purché questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24160 del 4 ottobre 2018)

13Cass. civ. n. 10614/2016

La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10614 del 23 maggio 2016)

14Cass. civ. n. 5068/2016

La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 5068 del 15 marzo 2016)

15Cass. civ. n. 1986/2016

Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1986 del 2 febbraio 2016)

16Cass. civ. n. 11035/2014

In tema di donazione indiretta, riguardo all'edificazione con denaro del genitore su terreno intestato al figlio, il bene donato si identifica nell'edificio, anziché nel denaro, senza che ostino i principi dell'acquisto per accessione, qualora, considerati gli aspetti sostanziali della vicenda e lo scopo ultimo del disponente, l'impiego del denaro a fini edificatori risulti compreso nel programma negoziale del genitore donante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11035 del 20 maggio 2014)

17Cass. civ. n. 2149/2014

La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2149 del 31 gennaio 2014)

18Cass. civ. n. 56/2014

La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 cod. civ., tale quota esprimendo non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 56 del 3 gennaio 2014)

19Cass. civ. n. 7480/2013

La donazione indiretta, consistente nell'intestazione in favore del beneficiario di una quota di immobile acquistata con danaro proprio della disponente, proveniente dall'attività di meretricio di quest'ultima, dalla quale il primo traeva guadagno, non è affetta da nullità per illiceità della causa, rimanendo la condotta di sfruttamento della prostituzione irrilevante rispetto all'atto di liberalità, espressione di piena autonomia negoziale ed oggetto di semplice accettazione da parte del donatario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7480 del 25 marzo 2013)

20Cass. civ. n. 8018/2012

In tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. Tale spontaneità dell'attribuzione patrimoniale non è incompatibile con l'esasperata conflittualità esistente tra le parti al momento del contratto, la quale si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla causa della donazione, non integrando né un'ipotesi di cogenza giuridica, né un'ipotesi di costrizione morale, salva l'eventuale rilevanza di motivi di annullamento del contratto per vizio della volontà. (Nella specie, relativa a donazione immobiliare reciproca stipulata da coniugi separati con finalità di divisione, ma senza proporzione di valore tra le assegnazioni, una parte aveva chiesto dichiararsi la nullità del negozio per mancanza di causa, assumendo che l'esasperata conflittualità fosse incompatibile con l'"animus donandi"; in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva disatteso la denuncia di nullità).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8018 del 21 maggio 2012)

21Cass. civ. n. 3134/2012

La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Né la configurabilità della donazione indiretta è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3134 del 29 febbraio 2012)

22Cass. civ. n. 23297/2009

Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale "negotium" non é necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23297 del 3 novembre 2009)

23Cass. civ. n. 26983/2008

La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandiconsistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26983 del 12 novembre 2008)

24Cass. civ. n. 26746/2008

Ai fini della configurabilità della donazione indiretta d'immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che la mera elargizione di somme di danaro mediante assegni circolari, non potesse qualificarsi donazione indiretta ed ha invalido il negozio concluso per il difetto di forma solenne).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26746 del 6 novembre 2008)

25Cass. civ. n. 21781/2008

Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da "spirito di liberalità", ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sè stessa (nella specie, la S.C. ha escluso che potesse essere qualificata donazione un atto bilaterale, finalizzato a regolare rapporti di buon vicinato, col quale era stato concesso al proprietario di un edificio confinante di aprire una piccola finestra al di sopra del colmo del tetto del fabbricato del concedente).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21781 del 28 agosto 2008)

26Cass. civ. n. 7507/2006

Poiché con la donazione indiretta le parti realizzano l'intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, configura piuttosto una donazione diretta l'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultima a pagare all'Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo, sicché l'atto - non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall'art. 782 c.c. - deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dallasoluti retentiodi cui all'art. 2034 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7507 del 30 marzo 2006)

27Cass. civ. n. 3642/2004

La donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile, che integra un'ipotesi di donazione indiretta del bene, fattispecie la cui configurazione non richiede peraltro la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all'alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d'un contratto preliminare in nome proprio), necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3642 del 24 febbraio 2004)

28Cass. civ. n. 502/2003

Mentre con l'interposizione reale colui che acquista il Diritto (interposto), in esecuzione di accordi interni con il terzo (interponente), è tenuto ritrasferirgli il diritto, nella donazione indiretta realizzata attraverso la vendita del bene intestato a un soggetto con danaro del disponente per spirito di liberalità l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che produce insieme con l'effetto diretto che gli è proprio anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti di prova testimoniale — in materia di contratti e di simulazione — che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 502 del 15 gennaio 2003)

29Cass. civ. n. 9872/2000

La sopravvenienza dell'animus donandisalla realizzazione di un'opera su suolo altrui, può configurare una donazione indiretta a favore del proprietario del suolo lasciando prescrivere il diritto all'indennità ex art. 936, comma secondo, c.c. ovvero rinunciando all'indennità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9872 del 27 luglio 2000)

30Cass. civ. n. 6994/2000

Per aversi donazione non basta l'elemento soggettivo o spirito di liberalità, consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, ma occorre anche l'elemento oggettivo costituito dall'incremento del patrimonio altrui (l'arricchimento del donatario) ed il depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligo (l'impoverimento del donante), mentre non assumono rilievo i motivi interni psicologici che inducono a compiere la donazione. L'elemento oggettivo dell'impoverimento del donante non può, invece, essere escluso per il fatto che esso sarebbe già stato deciso dalla legge. (Nella specie: legge della Regione Sicilia sulla riforma agraria) nel senso che esso si sarebbe comunque verificato per volontà del legislatore, giacché la legge Regione Sicilia 27 dicembre 1950, n. 104 non implica che per il solo fatto della sua entrata in vigore ogni proprietà è soggetta a conferimento con conseguente perdita del bene ed impoverimento del titolare, verificandosi, in concreto, il passaggio coatto della proprietà dei fondi rustici soggetti a conferimento soltanto alla data del decreto di rilascio immediato emesso dalla competente autorità non appena divenuta esecutivo il piano di conferimento dei terreni di scorporo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6994 del 26 maggio 2000)

31Cass. civ. n. 5265/1999

La disciplina delnegotium mixtum cum donationeobbedisce al criterio della prevalenza, nel senso che ricorre la donazione remuneratoria (che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche) quando risulti la prevalenza dell'animus donandi, laddove si avrà invece un negozio a titolo oneroso, che non abbisogna della forma solenne, quando l'attribuzione patrimoniale venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di una obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali che si riveli assorbente rispetto all'animus donandi. (Nella specie, la convivente di un soggetto sieropositivo al virus HIV aveva ricevuto da quest'ultimo una somma di danaro prima che la convivenza avesse termine: i giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C., qualificato l'atto comenegotium mixtum cum donatione, ne avevano evidenziato la prevalenza dell'aspetto risarcitorio su quello di liberalità, rigettando la richiesta di restituzione del ricorrente).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5265 del 29 maggio 1999)

32Cass. civ. n. 5310/1998

Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del danaro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5310 del 29 maggio 1998)

33Cass. civ. n. 13117/1997

La rinuncia all'usufrutto, se ispirata daanimus donandi, è suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perché, comportando un'estinzione anticipata di tale diritto, si risolve nel conseguimento da parte di dettodominusdei vantaggi patrimoniali inerenti all'acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe sottratto se l'usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi è, pertanto, senz'altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13117 del 30 dicembre 1997)

34Cass. civ. n. 1214/1997

Ilnegotium mixtum cum donationenon è un contratto innominato, formato da elementi di due schemi negoziali tipici (cosiddetto contratto misto), bensì costituisce una donazione indiretta, attuata attraverso l'utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo; perciò esso non deve rivestire la forma prevista per il contratto tipico, nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, bensì quella dell'atto effettivamente adottato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1214 del 10 febbraio 1997)

35Cass. civ. n. 2001/1996

L'assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così distinguendoli da quelli a titolo oneroso), non basta invece ad individuare i caratteri della donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all'incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione. Ne consegue che, quando un atto viene posto in essere da una società «controllata», va esclusa la ricorrenza di una donazione e non è necessaria l'osservanza delle forme richieste dall'art. 782 c.c. se l'operazione è stata posta in essere in adempimento di direttive impartite dalla capogruppo o comunque di obblighi assunti nell'ambito di una più vasta aggregazione imprenditoriale, mancando la libera scelta del donante. Inoltre, al fine di verificare se l'operazione abbia comportato o meno per la società che l'ha posta in essere un depauperamento effettivo occorre tener conto della complessiva situazione che, nell'ambito del gruppo, a quella società fa capo, potendo l'eventuale pregiudizio economico che da essa sia direttamente derivato aver trovato la sua contropartita in un altro rapporto e l'atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico, sia pure mediato e indiretto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2001 del 11 marzo 1996)

36Cass. civ. n. 1931/1991

Nelnegotium mixtum cum donatione, che deve rivestire la forma non della donazione, ma dello schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta. Pertanto la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza di per sé unnegotium mixtum cum donatione, dovendo la insufficienza del corrispettivo essere devoluta ed orientata al fine di arricchire la controparte avvantaggiata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1931 del 23 febbraio 1991)

37Cass. civ. n. 5410/1989

La donazione indiretta consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo,animo donandi, del destinatario della liberalità. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la qualificazione di donazione indiretta effettuata dal giudice del merito con riguardo all'acquisto di beni con denaro proprio dell'acquirente ma con intestazione degli stessi ad un terzo).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5410 del 7 dicembre 1989)

38Cass. civ. n. 737/1977

Per aversi donazione, non basta l'arricchimento di una persona, operato da un'altra mediante la disposizione di un diritto o la assunzione di un'obbligazione - cioè, non è sufficiente una attribuzione patrimoniale gratuita - ma è necessario che questa sia fatta per spirito di liberalità. Taleanimus, partecipando della causa del contratto come qualificazione in senso oggettivo della gratuità, consiste nella coscienza, da parte del donante, di compiere, in favore del donatario, un'attribuzione patrimonialenullo jure cogente, nel senso che il suo comportamento non è determinato da un vincolo giuridico o da un vincolo extragiuridico rilevante per la legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 737 del 18 febbraio 1977)

39Cass. civ. n. 3526/1976

L'intento di donare, quale volontà del donante diretta a compiere a favore di un altro soggetto un'attribuzione patrimoniale gratuita, priva cioè di controprestazione, consiste nella coscienza del donante del compimento di un'elargizione patrimoniale ad altri in assenza di un vincolo giuridico che determini tale comportamento. Pertanto, lo spirito di liberalità richiamato dall'art. 769 c.c. si identifica non con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè, la gratuita attribuzione del bene al donatario. Ciò vale anche per le cosiddette donazioni indirette, in cui la liberalità è raggiunta attraverso l'utilizzazione strumentale di negozi diversi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3526 del 16 ottobre 1976)

40Cass. civ. n. 3661/1975

Ilnegotium mixtum cum donationecostituisce una donazione indiretta ed è caratterizzato dall'intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito, alla controparte, la differenza tra il maggior valore economico della cosa, oggetto del contratto, ed il prezzo pattuito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3661 del 29 ottobre 1975)

41Cass. civ. n. 3490/1974

Mentre nell'ipotesi di donazione di pluralità di cose mobili che abbiano destinazione economica unitaria (cosiddetta donazione di universalità) ovvero in quella di donazione di tutti (o di una quota dei) beni del donante considerati nella loro totalità (cosiddetta donazione universale) si ha donazione unica; per contro, allorquando la donazione comprende più beni singolarmente individuati, si è in presenza di una donazione plurima; infatti l'unità o la pluralità dell'atto attributivo dipende dalla correlativa unità o pluralità del bene che ne è oggetto e non dal risultato di una indagine del tipo di quella prevista dall'art. 1419 c.c., diretta a stabilire se il donante avrebbe voluto egualmente la donazione di alcuni soltanto dei beni. La donazione concernente più beni singolarmente considerati si configura come donazione plurima per la pluralità dell'oggetto, senza alcuna necessità di indagini sulla volontà delle parti. Peraltro, ove la pluralità dei beni donati siano considerati come unico compendio, solo tale specifico atteggiamento della volontà negoziale, che deve essere espressamente dichiarato ovvero denunciato da particolarità del contenuto negoziale — come ad esempio: un elemento accidentale operativo solo in relazione a tutte le disposizioni — legittima ulteriori indagini anche in base ad elementi extratestuali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3490 del 9 novembre 1974)

42Cass. civ. n. 1545/1974

La donazione indiretta può essere realizzata anche mediante una rinunzia abdicativa a condizione che sussista tra la rinunzia e l'arricchimento un nesso di causabilità diretta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1545 del 29 maggio 1974)

43Cass. civ. n. 1054/1973

Ilnegotium mixtum cum donationeè assoggettato alle misure di salvaguardia contro gli atti di liberalità ammesse per i contratti a titolo gratuito, anziché ai rimedi previsti per l'ipotesi di squilibrio non intenzionale delle attribuzioni corrispettive nei contratti a titolo oneroso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1054 del 13 aprile 1973)

44Cass. civ. n. 527/1973

La donazione indiretta, concepita come mezzo per conseguire attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questa divergente, non è configurabile rispetto ai titoli di credito astratti, suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 527 del 23 febbraio 1973)

45Cass. civ. n. 201/1972

Per la sussistenza di una donazione indiretta, in caso dinegotium mixtum cum donationeoccorre che risulti l'animo donandi, e cioè l'intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito alla controparte la differenza tra il maggior valore economico della cosa oggetto del contratto ed il prezzo pattuito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 201 del 28 gennaio 1972)

46Cass. civ. n. 2507/1971

Ilnegotium mixtum cum donationeè bensì caratterizzato nel suo contenuto da un duplice elemento, in parte oneroso ed in parte gratuito, ma il contratto è unico riguardo alla forma ed unitaria è nella sostanza la sua complessiva entità; e poiché non c'è coesistenza o distinta tipicità di rapporti contradditori, ma fusione causale ed oggettiva delle componenti del contratto in una propria ed autonoma volontà negoziale, è inutile la ricerca di una presunta sproporzione fra le prestazioni, per verificare se lo scopo di liberalità prevalga o meno sull'intento oneroso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2507 del 26 luglio 1971)

47Cass. civ. n. 1790/1971

Colnegotium mixtum cum donationele parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo. Nella simulazione relativa si stipula apparentemente un negozio, mentre, in realtà, se ne pone in essere un altro con esso incompatibile. Alle due ipotesi corrispondono, per quanto attiene alla volontà delle parti, situazioni di fatto diverse; pertanto il giudice, davanti al quale sia stata ritualmente dedotta solamente una delle due tesi non può prendere in esame l'altra tesi, introdotta con una tardiva difesa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1790 del 12 giugno 1971)