Articolo 774 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Capacità di donare

Dispositivo

Note

(1) Solo chi è capace di agire, può validamente disporre per donazione. Sono, di conseguenza, esclusi gli interdetti, gli inabilitati e i minori, anche se emancipati e autorizzati all'esercizio dell'impresa.

(2) Si tratta delle donazioni tra fidanzati o tra coniugi contenute in una convenzione matrimoniale (v. art. 159 del c.c.), della comunione convenzionale (v. art. 210 del c.c.), dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale (v. art. 167 del c.c.) e dell'atto di separazione dei beni (v. art. 215 del c.c.).

(3) Per i minori emancipati la possibilità di compiere donazioni è riconosciuta esclusivamente nell'ambito di una convenzione matrimoniale.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 6079/2020

2Cass. civ. n. 12460/2018

3Cass. civ. n. 18449/2015

4Cass. civ. n. 4728/2008