Articolo 779 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazione a favore del tutore o protutore

Dispositivo

Note

(1) Si tratta del conto finale dell'amministrazione che il tutore è tenuto a presentare entro due mesi dalla cessazione delle sue funzioni per rendere conto della gestione del patrimonio dell'interdetto.

(2) La donazione fatta al padre, alla madre, ai discendenti o al coniuge del tutore o del protutore è ugualmente nulla, in quanto tali persone si presumono interposte.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3941/2025

2Cass. civ. n. 6079/2020