Articolo 788 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Motivo illecito
Dispositivo
Il motivo illecito (1) [1345] c.c.] rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (2) [626] c.c.].
Note
(1) Deve, cioè, essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (v. art. 1343,1345 del c.c.).
(2) Il motivo illecito non deve necessariamente risultare dall'atto ma deve essere da questo desumibile interpretando la volontà del donante.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 6016/2019
Per verificare la validità di una procura a donare in uno stato estero che la ammetta ai sensi dell'art. 60 della L. 31 maggio 1995, n. 218, altrimenti nulla ai sensi dell'art. 778 c.c., è necessario che questa sia concretamente e non solo potenzialmente diretta all'utilizzo in tale stato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6016 del 28 febbraio 2019)
2Cass. civ. n. 10576/2018
Il riferimento, contenuto nell'atto di donazione, all'esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile (nella fattispecie l'abitazione coniugale), prova che il motivo, comune alle parti della donazione, sia la destinazione dell'immobile a fondo patrimoniale, e la precostituzione di una garanzia "blindata" della proprietà dell'immobile rispetto ai terzi creditori ipotecari. Di talché, l'esistenza del mutuo e la conoscenza dello stesso rende lecito l'atto di donazione, escludendo che l'unico motivo determinante di cui all'art. 788 c.c. fosse quello di frodare il fisco.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10576 del 4 maggio 2018)