Articolo 792 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti della riversibilità

Dispositivo

Note

(1) Per alienazioni dei beni donati si intende gli atti di disposizione ad efficacia reale (es. la vendita del bene donato, la costituzione sullo stesso di un diritto di usufrutto,etc...).

(2) Si tratta, dunque, di una condizione risolutiva (v. art. 1353 del c.c.). Per l'effetto la donazione viene meno e la riversibilità opera con effetti ex tunc: i beni donati ritornano automaticamente al donante (riversibilità reale) così come erano stati donati.

(3) E' possibile per le parti escludere la riversibilità ove la sua applicazione abbia l'effetto di pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite calcolata sul patrimonio del donatario, compresi i beni donati.