Articolo 799 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
Dispositivo
La nullità della donazione [775], [779] c.c.], da qualunque causa dipenda (1), non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante (2) [377], [428] c.c.] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione (3) o vi hanno dato volontaria esecuzione (4) [590], [1423], [1444], [2034] c.c.].
Note
(1) Rientrano nella previsione in commento le donazioni che non posseggono i requisiti di forma richiesti dalla legge (v. art. 782 del c.c.) e quelle che hanno per oggetto beni futuri (v. art. 771 del c.c.).Non sono, invece, confermabili le donazioni illecite, ossia contrarie all'ordine pubblico o al buon costume (v. art. 1343 del c.c.).Gli atti di liberalità annullabili sono convalidabili ai sensi dell'art. 1444 del c.c..
(2) Per il donante è, invece, possibile ripetere l'atto.
(3) La conferma deve essere data indicando il negozio invalido, la causa di invalidità e l'intenzione di voler rendere valido l'atto, similmente a quanto previsto dall'art. 1444 del c.c..
(4) L'esecuzione deve essere posta in essere con la consapevolezza della causa di invalidità.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 31170/2024
La prova della conoscenza del vizio che ha causato la nullità di una disposizione testamentaria invalida o di una donazione, deve essere data dalla parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 31170 del 5 dicembre 2024)
2Cass. civ. n. 10065/2020
L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/05/2018).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 10065 del 28 maggio 2020)
3Cass. civ. n. 2700/2019
L'esecuzione delle donazioni nulle, disciplinata dall'art. 799 c.c., analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444c.c. art. 1444 - Convalida c.c. per la convalida dei contratti annullabili, intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di fare valere la nullità, da qualunque causa dipendente, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, diano volontaria esecuzione alla domanda con la consapevolezza della causa della nullità stessa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/02/2014).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2700 del 30 gennaio 2019)
4Cass. civ. n. 24235/2018
La donazione compiuta dal rappresentante privo di potere non può essere né ratificata né convalidata dagli eredi del donante, atteso che l'art. 1399 c.c. non è applicabile alla donazione e che la convalida ai sensi dell'art. 799 c.c. presuppone una donazione nulla, ma compiuta personalmente dal donante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24235 del 4 ottobre 2018)
5Cass. civ. n. 1545/1974
La convalida del testamento (art. 590 c.c.) o della donazione (art. 799 c.c.) invalidi esige la volontà di attribuire efficacia all'atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontà e scienza non comporta l'adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell'esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest'atto deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile, cioè l'indicazione del negozio invalido e della causa d'invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1545 del 29 maggio 1974)
6Cass. civ. n. 1964/1968
La conferma di una donazione nulla è operante, solo se colui che manifesta la volontà di convalidare è sicuramente a conoscenza della nullità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1964 del 17 giugno 1968)
7Cass. civ. n. 1867/1967
La donazione nulla è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficaciaex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio traslativo. Una convalida della donazione nulla può essere eccezionalmente compiuta ai sensi dell'art. 799 c.c., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante. Tale conferma, per essere idonea allo scopo, deve essere posta in essere mediante un atto giuridico, non necessariamente redatto per iscritto e contenente tutti i requisiti stabiliti dall'art. 1444 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1867 del 20 luglio 1967)