Articolo 2660 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trascrizione degli acquisti a causa di morte

Dispositivo

Note

(1) Questo numero è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).

(2) La disposizione stabilisce che chi domanda la trascrizione fornisca i documenti integrativi del titolo (v.2648) e la nota (v.2659), ovviamente tenendo presente gli adattamenti necessari al caso in specie.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1649/2017

2Cass. civ. n. 1048/1995