Articolo 2660 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trascrizione degli acquisti a causa di morte

Dispositivo

Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo [2648], il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni [2665]:

Note

(1) Questo numero è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).

(2) La disposizione stabilisce che chi domanda la trascrizione fornisca i documenti integrativi del titolo (v.2648) e la nota (v.2659), ovviamente tenendo presente gli adattamenti necessari al caso in specie.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1649/2017

Il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che tali beni siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessità - non attinente, peraltro, ad un requisito di regolarità e validità del testamento - che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, indichino specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ed altro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1649 del 23 gennaio 2017)

2Cass. civ. n. 1048/1995

Il diritto reale d'uso o di usufrutto del legatario non è opponibile al terzo acquirente dell'immobile (nella specie, aggiudicatario in seguito ad espropriazione immobiliare nei confronti dell'erede) se non risulti dalla nota di trascrizione del testamento, atteso che nel vigente sistema pubblicitario, la trascrizione dell'atto si effettua mediante l'inserzione nel pubblico registro della relativa nota, costituita da un estratto dei titoli, da presentare al conservatore in duplice originale, e che per stabilire, quindi, se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, né, tanto meno, da altri atti cui tali titoli si riferiscono o da notizie e dati estranei alla menzionata nota.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1048 del 28 gennaio 1995)