Articolo 2662 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati
Dispositivo
Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia [519] o alla morte di uno dei chiamati [467], [479], chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota [2660].
Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere [70], [462], [463], non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni [2043], quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità (1).
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota [2655] in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento (2).
Note
(1) Le altre ragioni citate da questo comma riguardano le ipotesi di indegnità (v.463), incapacità o limitata capacità a succedere (v.592,596,599).
(2) La disposizione al terzo comma sancisce la necessità della formalità dell'annotazione (v.2655) nel caso in cui la trascrizione sia avvenuta nonostante l'indegnità e l'incapacità a succedere, rilevate quindi in un momento successivo.