Articolo 2662 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati

Dispositivo

Note

(1) Le altre ragioni citate da questo comma riguardano le ipotesi di indegnità (v.463), incapacità o limitata capacità a succedere (v.592,596,599).

(2) La disposizione al terzo comma sancisce la necessità della formalità dell'annotazione (v.2655) nel caso in cui la trascrizione sia avvenuta nonostante l'indegnità e l'incapacità a succedere, rilevate quindi in un momento successivo.