Articolo 2664 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota

Dispositivo

Note

(1) Tale comma è stato così modificato dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).

(2) La formalità più importante eseguita dal conservatore consiste nell'apposizione, sulla nota di trascrizione, della data di consegna del titolo e del numero progressivo d'ordine indicato nel registro generale, di modo che sia evidente il soggetto che ha trascritto per primo.