Articolo 2666 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione

Dispositivo

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse [2644]; [100] c.p.c.] (1).

Note

(1) La trascrizione può essere domandata da chiunque, non è necessario indagare nè le questioni attinenti alla volontà, nè se il richiedente aveva o meno la capacità di agire (v.2): si tratta infatti di un mero fatto giuridico.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 160/1977

L'esercizio di attività corrispondenti ad un diritto reale limitato (nella specie, servitù), da parte di chi abbia acquistato tale diritto con atto valido non trascritto, diviene lesivo dell'altrui diritto poziore e, perciò comporta responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., dal momento in cui il bene immobile, su cui esso si esplica, venga trasferito ad un terzo con atto prevalente, perché trascritto, non enunciante il precedente atto traslativo-costitutivo. Nell'ipotesi, è ravvisabile una condotta omissiva quanto meno colposa del primo acquirente che, invece di provvedere egli stesso alla trascrizione dell'atto del proprio acquisto, abbia confidato nell'impegno dell'alienante di comunicare l'alienazione al successivo acquirente dell'immobile, assumendo con ciò a suo rischio e pericolo l'eventualità — prevedibile con la comune diligenza — che l'alienante non tenga fede a tale impegno.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 160 del 13 gennaio 1977)