Articolo 2671 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligo dei pubblici ufficiali

Dispositivo

Note

(1) La trascrizione è un vero e proprio obbligo a carico del notaio, mentre risulta un onere in capo alla parte, la quale, se non vi provvede adeguatamente, impedisce che si possano verificare gli effetti tipici della formalità pubblicitaria in relazione agli atti in questione.

(2) Le "altre persone" alle quali si riferisce l'ultimo comma dell'articolo in questione sono l'ufficiale giudiziario che deve trascrivere il pignoramento immobiliare, il conservatore (v.2658) e il capo dell'ufficio del registro.

(3) La questione di legittimità costituzionale del presente articolo, relativamente all'art. 19, comma 1, della L. 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, comma 1, del D. P. R. 26 ottobre 1972), è stata giudicata infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 14 maggio 1985, n. 147. Infatti, facendo riferimento agli artt.3 e53 Cost., i giudici della Corte hanno ritenuto legittima la richiesta al cancelliere di effettuare la trascrizione di una sentenza avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobiliare già relativamente alla mera pronuncia del provvedimento e non invece al passaggio in giudicato della sentenza, momento in cui il medesimo provvedimento acquista reale operatività.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 24662/2024

2Cass. civ. n. 1439/2023

3Cass. civ. n. 5756/1988

4Cass. civ. n. 1481/1987

5Cass. civ. n. 3433/1981