Articolo 2673 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi del conservatore

Dispositivo

Note

(1) Il richiedente non deve avere un interesse personale nell'interrogare i pubblici registri: difatti è prassi abbastanza comune che molte agenzie si occupino di ottenere informazioni presso le Conservatorie per conto dei propri clienti.

(2) Questo comma è stato sostituito in tal modo dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).

(3) Se la richiesta viene presentata sugli appositi moduli a stampa e quindi con tutte le formalità ad hoc necessarie, la conservatoria è tenuta al rilascio dell'elenco delle informazioni relative al nominativo richiesto, permettendo inoltre la consultazione dei registri attinenti al procedimento di pubblicità, in primis il registro generale d'ordine e quelli di trascrizioni e annotazioni.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 30642/2024