Articolo 2674 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione

Dispositivo

(1)Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva (2).

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria [113] disp. att.] (3).

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dall'art. 7 della L. 27 febbraio 1985, n. 52.

(2) Il sindacato consentito dalla disposizione in esame ha natura sostanziale, in quanto attiene alla materiale trascrivibilità degli atti o iscrivibilità delle ipoteche; la cosiddetta trascrizione con riserva assicura alla parte un effetto di prenotazione rispetto al numero d'ordine.

(3) Il reclamo di regola viene proposto dalla parte a favore della quale è stata eseguita la formalità, ma è opinione comune che possa essere presentato anche dal pubblico ufficiale ricevente l'atto, per evitare un possibile danneggiamento dell'interessato che non abbia ricevuto informazioni in tempo adeguato da parte del richiedente. Il reclamo deve essere in ogni caso proposto dinnanzi al tribunale della circoscrizione in cui è situata la conservatoria, nel termine di 30 giorni dall'esecuzione della formalità.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 4410/2017

Il provvedimento della corte d'appello con il quale si conclude, ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. dello stesso codice, il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, non è impugnabile con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., trattandosi di un procedimento "lato sensu" cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi dell’art. 113-ter cit., vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, ove sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4410 del 21 febbraio 2017)

2Cass. civ. n. 9297/2007

La responsabilità del Ministero delle Finanze (ora dell'Economia e Finanze) per i danni cagionati dal conservatore dei registri immobiliari, prevista dalla legge 21 gennaio 1983 n. 22, non può ritenersi esclusa per il semplice fatto che il conservatore abbia trascritto un atto al di fuori delle ipotesi, nelle quali l'art. 2674 c.c. prevede che egli possa rifiutare l'atto del proprio ufficio, poiché l'art. 2674 bis c.c. prevede che il conservatore, al di fuori dei casi di cui all'articolo precedente, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità dell'atto o sulla iscrivibilità di un'ipoteca, iscriva l'atto con riserva su istanza della parte richiedente, in tal modo onerando il conservatore che abbia i gravi e fondati dubbi — che in lui non possono non sorgere in presenza di richiesta relativa ad atto non trascrivibile, poiché inerisce alle sue funzioni il riscontro della riconducibilità dell'atto a quelli trascrivibili — di esternarli previamente alla parte e di procedere all'iscrizione solo se essa non desista. Ne consegue che, allorquando il conservatore non abbia proceduto in questi termini ed abbia iscritto l'atto senza avvalersi del procedimento di cui all'art. 2674 bis, sussiste una sua negligenza, della quale il Ministero deve rispondere. (Omissis).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9297 del 18 aprile 2007)