Articolo 2679 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Altri registri da tenersi dal conservatore
Dispositivo
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo [2664], i registri particolari:
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge (1).
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52, in relazione ai registri ulteriori rispetto a quello generale (v.2678). Il regime relativo alla tenuta dei registri cosiddetti particolari richiede infatti l'osservanza delle regole dettate dall'art. 2664 nonostante si tratti di registri complementari, cioè non essenziali alla procedura.